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Novità giuridiche

Con l'ordinanza n. 15697 del 5/06/2023 la Suprema Corte chiarisce che il provvedimento giudiziario (nel caso di specie il decreto di omologa dell'accordo di separazione) - per valere come titolo esecutivo, quindi essere legittimamente posto a base dell'atto di precetto - deve riportare l'importo del credito (ad esempio per spese straordinarie fatte nell'interesse dei figli) in modo determinato o determinabile. Ove ciò non avvenga, non è possibile procedere con il pignoramento ed è necessario per il creditore ottenere prima un provvedimento giudiziario in cui sia quantificato il dovuto.

 

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 La Suprema Corte con l'ordinanza del 24 gennaio 2022, n. 1993 ha ribadito che il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione paritaria con il figlio. Nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

 

 

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3852 depositata il 15 febbraio 2021 si è espressa affermando che l’ammontare dell'assegno divorzile decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ma il giudice di merito ha il potere di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto. L’assegno di mantenimento stabilito i sede di separazazione, quindi,  trova il suo limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ma nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, possono essere emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, e in questo caso essi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione.

 

 

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18222 del 5 luglio 2019, ha stabilito che il giudice non può prescrivere ad un genitore, o ad entrambi, di intraprendere un percorso di psicoterapia per superare le criticità nel rapporto con i propri figli perché ciò, anche se ritenuto non vincolante, è un condizionamento in contrasto con l’articolo 13 e articolo 32, 2 co., della Costituzione.

I giudici di legittimità specificano che la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale si differenzia dal percorso di sostegno alla genitorialità in quanto questo secondo ha lo scopo di intervenire per diminuire la conflittualità tra i genitori ed è collegato  alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, mentre la prescrizione di un percorso di sostegno personale  è connotata “dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti“, che al contrario deve essere “rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

La decisione è conforme a  Cass. civ. 13506/2016.

 

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Con la sentenza n. 6598/2019 la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a ribadire il principio di diritto secondo cui una relazione extraconiugale sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile , ma lo è solo se l’afflizione supera la soglia della tollerabilità e ove si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti i l diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore. L’eventuale risarcibilità di tale violazione deve peraltro ritenersi autonoma rispetto ai classici rimedi endo-familiari quale è, ad esempio, l’addebito della separazione, potendo la prima mancare anche qualora l’infedeltà coniugale abbia determinato il secondo.

 

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.  16405 del 19 giugno 2019, ha esteso anche all'assegno di mantenimento a seguito di separazione tra coniugi i criteri dettati dalle Sezioni Unite per l’assegno di divorzio. 

Stando a questa impostazione, il parametro del tenore di vita, quindi, verrebbe meno anche per l’assegno di mantenimento, da calcolarsi sulla base di criteri differenti (tra cui la differenza di reddito tra le parti, la durata del matrimonio, il sacrificio alle proprie chance lavorative operato dal coniuge per dedicarsi alla famiglia) in funzione "perequativo-compensativa" che impedisca mere rendite parassitarie.

Occorrerà attendere per vedere se questa ordinanza, che modifica il contrario orientamento sinora pacifico, troverà conferma in successive pronunce della Suprema Corte e se verrà accolta dalle Corti di merito, ma fin da ora segna anche nella fase della separazione un cambiamento "epocale" sul tema delle conseguenze che discendono per i coniugi dalla crisi della coppia unita da matrimonio.

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Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 luglio 2018, n. 18287 hanno stabilito che per calcolare l'assegno di divorzio occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma fattori diversi attraverso un criterio c.d. “composito” che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.

La Suprema Corte chiarisce, dunque, che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale e che, pertanto, il Giudice dovrà valutare caso per caso, senza che possa esservi un unico criterio valido per tutte le situazioni.

 

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Pubblicate a marzo 2018 le nuove tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano aggiornate per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale (c.d. Tabelle di Milano).

 

La novità principali riguardano l'aumento del punto base dell' 1,2% e dell'indennità per un giorno di inabilità assoluta (da € 96,00 a € 98,00), aumenti calcolati sulla base della variazione degli indici Istat nel periodo che va dal gennaio del 2014, anno dell'ultimo aggiornamento, a dicembre 2017 e l’inserimento di quattro nuovi documenti, elaborati dal 2015 al 2017, volti a fornire criteri orientativi in materia di liquidazione del danno in caso di:

 

  • lesione del bene salute definito da premorienza
  • danno c.d. terminale
  • danno da diffamazione a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa
  • liquidazione ex art. 96 c.p.c. terzo comma (c.d. "lite temeraria"). 

 

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale a marzo 2017, la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Legge Gelli – Bianco) riforma alcuni importanti aspetti della responsabilità medica, incidendo sulla  responsabilità civile e penale degli operatori sanitari e delle strutture in cui questi operano.

Le principali novità previste dalla legge di riforma riguardano la responsabilità penale del sanitario, con l’introduzione di una nuova fattispecie ("Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" -art. 590-sexies c.p.) e l’adozione di norme specifiche nei casi di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, e altrettanto importanti novità relative alla responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione.

In estrema sintesi:

- da un lato, viene affermata la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata) che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, ancorché scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa e anche per per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria o nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina;

- dall’altro lato, responsabilità del sanitario è, salva l’esistenza di un rapporto contrattuale col paziente, attratta nell'orbita dell'illecito extracontrattuale, con tutte le conseguenze a carico di quest’ultimo (i.e. prescrizione quinquennale e più gravoso onere della prova della responsabilità e del danno);

- per la quantificazione del danno, si dovranno a applicare le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

 Numerose sono le altre novità di diritto sostanziale e processuale che la legge introduce e che in questa sede non posso essere trattate compiutamente. Rinviando a un eventuale colloquio in studio per la loro illustrazione, si citano tra le varie:

a) la previsione di una tentativo di conciliazione preventivo al giudizio (che ne costituisce vera e propria – come si dice - condizione di procedibilità) nella forma della mediazione civile o della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c., cui necessariamente devono partecipare tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla;

b) l'azione diretta del danneggiato verso l’assicurazione della struttura sanitaria pubblica o privata e al sanitario, la cui operatività è però rimessa da quando entrerà in vigore il decreto ministeriale sulle polizze sanitarie obbligatorie.

 

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In linea con studi medici condotti negli anni a livello europeo e italiano la Società Italiana Scienze Forensi propende per l’affidamento dei figli materialmente condiviso, proponendo alcune soluzioni per la tutela della salute dei minori, in situazioni di separazione genitoriale:

  • frequentazione equilibrata di entrambi i genitori;

  • riferimento abitativo a doppio domicilio (due case), in modo da percepire come propria sia la casa del padre, sia quella della madre;

  • ricevere cura e accudimento da entrambi nella quotidianità, in modo da constatare che entrambi i genitori provvedono ai propri bisogni, anche di tipo economico.

 

https://www.scienzeforensi.com/comunicato-sisf-sullaffidamento-materialmente-condiviso/2017/03/

 

 

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Approvato in via definitiva l'11 maggio 2016 il disegno di legge intitolato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

 

La legge 20 maggio 2016 n. 76,  entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le convivenze di fatto. 

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016 anche il decreto attuativo recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile.

 

 

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Finalmente, con decorrenza dal 25/11/2015 e in piena attuazione della direttiva europea 93/104/Ce, è stato abrogato il comma 6-bis dell’art. 17 del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66, norma introdotta dalla legge finanziaria del 2008 che, per sopperire alla cronica carenza di personale del SSN, consentiva la derogabilità nei confronti del personale sanitario dell’art. 7 del D.lgs. 8/04/2003, n. 6, in tema di diritto del lavoratore ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. La normativa europea, adottata da tutti gli Stati membri dell’Unione, impone invece un tetto massimo settimanale di 48 ore di lavoro, comprese le reperibilità, lo svolgimento di turni non superiori alle 13 ore di lavoro e la garanzia di 11 ore di riposo continuativo.

 

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E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 la cosiddetta legge sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, riducendo i tempi per la domanda di divorzio, fino a questo momento fissati dal legislatore in tre anni dalla avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.

Dall'entrata in vigore della legge, applicabile anche alle procedure in corso, il termine è ridotto:

- nelle separazioni giudiziali, a dodici mesi, con decorrenza dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale;

- nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, a sei mesi, con decorrenza come sopra.

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Con la circolare numero 5336 del 2 settembre 2015 il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha dettato le regole per la gestione dei rapporti tra la scuola e il genitore separato non convivente con lo studente:

 

- i dirigenti scolastici dovranno favorire e incoraggiare i genitori non conviventi con i figli a vigilare comunque sulla loro istruzione e la loro educazione, facilitando l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative a tutte le attività, anche quelle extrascolastiche previste dal Pof.

 

- gli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dovranno inviare tutte le comunicazioni anche al genitore non convivente;

 

- in caso di genitore «non allocatario» residente in altra città o impossibilitato a presenziare, dovranno essere previste modalità alternative al colloquio di persona con il docente o il dirigente scolastico o il coordinatore di classe;

 

- la password per l’accesso al registro elettronico o l’utilizzo di altre forme di informazione veloce e immediata per le comunicazioni scuola/famiglia dovrà essere comunicata a entrambi i genitori, i quali insieme dovranno sottoscrivere la pagella e gli altri principali documenti ancora cartacei.

 

 

 

Jobs Act: la nuova disciplina sui contratti di lavoro e le mansioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 n. 144, il decreto legislativo n. 81/2015 che modifica parte della disciplina di taluni contratti di lavoro e delle mansioni. 

Queste le principali novità, in sintesi:

Per quanto riguarda i contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), non potranno più essere attivati a partire dall’entrata in vigore del decreto e quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni disciplinate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che in considerazione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo.

In tema di mansioni, viene previsto che il lavoratore possa essere assegnato a qualunque mansione del livello di inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione purché rientranti nella medesima categoria e non più soltanto alle mansioni c.d. «equivalenti». In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai CCNL, il datore di lavoro potrà modificare le mansioni di un dipendente fino ad un livello, lasciando però immutato il trattamento economico. Prevista la possibilità di accordi individuali “in sede protetta”.

Confermate le tipologie contrattuali del contratto a tempo determinato, a chiamata; di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), per il quale si prevede un’estensione del campo di applicazione; per il lavoro accessorio (voucher), viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000,00 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area. Indrodotta, inoltre, la tracciabilità per evitare, così, un loro uso improprio.

Rivista anche la disciplina dell'apprendistato e del part time.

 

Sentenze di interesse

Non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare - durante tale assenza - attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, ovvero importi violazione al divieto di concorrenza, ovvero ancora, compromettendo la guarigione del lavoratore, implichi inosservanza al dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera. Pertanto non si configura giusta causa di licenziamento ove non sia stato provato che il lavoratore abbia agito fraudolentemente in danno del datore di lavoro, simulando la malattia per assentarsi in modo da poter espletare un lavoro diverso o lavorando durante l’assenza con altre imprese concorrenti oppure - anziché collaborare al recupero della salute per riprendere al più presto la propria attività lavorativa - abbia compromesso o ritardato la propria guarigione strumentalizzando così il suo diritto al riposo per trame un reddito dal lavoro diverso in costanza di malattia ed in danno del proprio datore di lavoro (Corte di Cassazione sentenza n. 4237 del 3 marzo 2015)

 

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che crea un clima di tensione all'interno dell'azienda (Corte di Cassazione sentenza n. 17435 2 settembre 2015). 

 

L’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 5 maggio – 1 settembre 2015, n. 17412)

 

In tema di assegnazione dell’abitazione coniugale, l’interesse tutelato dall’ordinamento è quello dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. L’assegnazione della casa coniugale, pur avendo anche importanti riflessi economici, non può essere disposta per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 giugno – 22 luglio 2015, n. 15367)

 

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell’articolo 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Corte di Cassazione, sentenza 20 maggio 2015, n. 10261)

 

In materia di danni per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., trattandosi di responsabilità del conduttore di natura contrattuale, il danno deve essere rigorosamente provato nella sua esistenza e nel suo preciso ammontare dal locatore; a tal fine, è utilizzabile qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, le quali non solo devono essere gravi precise e concordanti, ma debbono essere anche idonee a provare in concreto il danno del locatore, non essendo sufficiente invocarle in astratto, al solo scopo di provare un maggior canone di mercato (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2015, n. 8707)

 


  

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